LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

note: Entrata in vigore della legge: 1-8-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-8-2000
                               Art. 16 
                       Coordinamento normativo 
 
  1. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  previo  parere
delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'   decreti
legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie
vigenti strettamente  necessarie  a  garantirne  la  coerenza  con  i
principi desumibili dalle disposizioni della presente legge. 
  2. Entro il termine di cui  al  comma  1  il  Governo  provvede  ad
abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.