LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

note: Entrata in vigore della legge: 1-8-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
vigente al 23/03/2023
Testo in vigore dal: 10-8-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10
             Tutela dell'affidamento e della buona fede.
                       Errori del contribuente

  1.  I  rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono
improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
  2.  Non  sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al
contribuente,  qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute
in  atti  dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente
modificate   dall'amministrazione   medesima,   o   qualora   il  suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente
conseguenti  a  ritardi,  omissioni  od  errori  dell'amministrazione
stessa.
  3.  Le  sanzioni  non  sono  comunque irrogate quando la violazione
dipende  da  obiettive  condizioni  di  incertezza  sulla  portata  e
sull'ambito  di  applicazione  della  norma  tributaria  o  quando si
traduce  in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta
(( ; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la
pendenza  di  un  giudizio  in  ordine  alla legittimita' della norma
tributaria.   ))   Le   violazioni   di   disposizioni   di   rilievo
esclusivamente  tributario  non  possono essere causa di nullita' del
contratto.