LEGGE 8 marzo 2000, n. 53

Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'.

note: Entrata in vigore della legge: 28-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2022)
Testo in vigore dal: 29-1-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7
           Anticipazione del trattamento di fine rapporto

  1.  Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma,
del  codice  civile,  il  trattamento  di  fine  rapporto puo' essere
anticipato  ai  fini  delle  spese  da sostenere durante i periodi di
fruizione  dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30
dicembre  1971,  n.  1204,  come sostituito dall'articolo 3, comma 2,
della  presente  legge,  e  di cui agli articoli 5 e 6 della presente
legge.  L'anticipazione  e'  corrisposta unitamente alla retribuzione
relativa  al  mese  che  precede  la  data  di inizio del congedo. Le
medesime   disposizioni   si   applicano   anche   alle   domande  di
anticipazioni  per  indennita'  equipollenti  al  trattamento di fine
rapporto,  comunque  denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di
datori di lavoro pubblici e privati.
  2.  Gli  statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto   legislativo   21   aprile   1993,   n.  124,  e  successive
modificazioni,  possono  prevedere  la possibilita' di conseguire, ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124
del   1993,  un'anticipazione  delle  prestazioni  per  le  spese  da
sostenere  durante  i  periodi  di  fruizione dei congedi di cui agli
articoli 5 e 6 della presente legge.
  3.  Con  decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con  i  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
economica,   del   lavoro   e  della  previdenza  sociale  e  per  la
solidarieta'  sociale,  sono ((definiti i requisiti, i criteri e)) le
modalita'  applicative  delle disposizioni del comma 1 in riferimento
ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.