LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2000
                              ART. 51.
   (Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale
                        del lavoro autonomo).
   1.  All'articolo  59,  comma  16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) al secondo periodo, le parole: " 0,5 punti percentuali " sono
sostituite dalle seguenti: " un punto percentuale ";
     b) al terzo periodo, le parole: " di un punto percentuale " sono
- sostituite dalle seguenti: " di due punti percentuali nei limiti di
una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali ";
     c)  al  quarto  periodo,  le  parole: " e agli assegni al nucleo
familiare " sono sostituite dalle seguenti: ", agli assegni al nucleo
familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera ";
     d)  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Con decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con  il  Ministro della sanita', da emanare entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore della presente disposizione, si provvede alla
disciplina  della  tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera
nei   limiti   delle   risorse   derivanti  dallo  specifico  gettito
contributivo e in relazione al reddito individuale ".
   2.  Per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2,
comma  26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' prevista la facolta'
di  riscattare  annualita'  di lavoro prestato attraverso rapporti di
collaborazione  coordinata  e continuativa, risultanti da atti aventi
data  certa,  svolti  in  periodi  precedenti alla data di entrata in
vigore  dell'assoggettamento  all'obbligo  contributivo  di  cui alla
predetta   legge.  Tale  facolta'  di  riscatto  e'  posta  a  carico
dell'interessato  e  puo'  essere  fatta valere fino ad un massimo di
cinque  annualita'.  Con successivo decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e  delle  finanze,  e'
stabilita  la  disciplina della facolta' di riscatto, in coerenza con
la  disciplina  di  cui  al decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564,  tenendo  conto  della  parametrazione  con  le retribuzioni del
periodo   considerato  e  valutando  quale  aliquota  di  riferimento
l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda.
   3.  All'articolo  50,  comma  8, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  dopo  le  parole:  "a  titolo di deduzione
forfettaria  delle  altre  spese;  ", sono inserite le seguenti: " la
riduzione  e'  pari  al  6  per cento, se alla formazione del reddito
complessivo  concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata
e  continuativa  di importo complessivo non superiore a lire quaranta
milioni   e   il  reddito,  non  superiore  alla  deduzione  prevista
dall'articolo  10  comma  3-bis,  dell'unita'  immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze; ".
   4.  La  disposizione  del  comma  3  ha  effetto a decorrere dal 1
gennaio  1999.  Nel  medesimo  articolo  50, comma 8, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del
presente  articolo,  le  parole:  "  al 6 per cento " sono sostituite
dalle seguenti: " al 7 per cento ", a decorrere dal 19 gennaio 2001.