LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2000
                              ART. 64.
           (Disposizioni in materia di lavoro temporaneo).
   1.  Alla  legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
     a)  all'articolo  1,  comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "  La  predetta  limitazione  non  trova  applicazione  con
riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati
";
     b)  all'articolo  1,  comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
     "  a)  per  le  mansioni  individuate  dai  contratti collettivi
nazionali  della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice
stipulati  dai  sindacati  comparativamente piu' rappresentativi, con
particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento puo' presentare
maggiore  pericolo  per  la  sicurezza  del prestatore di lavoro o di
soggetti terzi; ";
     c) all'articolo 4, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente:  "  Al  prestatore  di  lavoro temporaneo non puo' comunque
essere  corrisposto  il  trattamento  previsto  per  la  categoria di
inquadramento  di  livello  piu'  basso quando tale inquadramento sia
considerato   dal   contratto   collettivo   come   avente  carattere
esclusivamente transitorio ";
     d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
     "  ART. 5. - (Interventi specifici per i lavoratori temporanei).
1.  Le  imprese  fornitrici  sono tenute a versare al Fondo di cui al
comma  2  un  contributo  pari  al  4  per  cento  della retribuzione
corrisposta   ai   lavoratori   assunti   con  il  contratto  di  cui
all'articolo 3. Le risorse sono destinate per: a) interventi a favore
dei  lavoratori  temporanei  intesi,  in  particolare,  a  promuovere
percorsi  di  qualificazione  e riqualificazione anche in funzione di
continuita'  di  occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure
di  carattere  previdenziale;  b)  iniziative  comuni  finalizzate  a
verificare  l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche
in  termini  di  promozione dell'emersione del lavoro non regolare. I
predetti  interventi  e  misure  sono attuati nel quadro di politiche
stabilite  nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici
ovvero,  in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
della   previdenza   sociale,  sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
   2.  I  contributi  di  cui  al  comma  1  sono rimessi ad un Fondo
bilaterale  appositamente  costituito,  anche  nell'ente  bilaterale,
dalle  parti  stipulanti  il  contratto  collettivo  nazionale  delle
imprese  di  fornitura  di  lavoro temporaneo di cui all'articolo 11,
comma 5:
     a)  come  soggetto  giuridico  di  natura  associativa, ai sensi
dell'articolo 36 del codice civile;
     b)  come  soggetto  dotato  di  personalita'  giuridica ai sensi
dell'articolo   12   del   codice  civile  con  procedimento  per  il
riconoscimento  rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  ai  sensi dell'articolo 2, comma 1, della
legge 12 gennaio 1991, n. 13.
   3.  Il  Fondo  di  cui  al  comma  2  e'  attivato  a  seguito  di
autorizzazione  del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
previa   verifica   della   congruita',   rispetto   alle   finalita'
istituzionali  previste  al  comma 1, dei criteri di gestione e delle
strutture  di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro
e  della  previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del
Fondo.
   4.  All'eventuale  adeguamento del contributo di cui al comma 1 si
provvede  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale  in  esito  alla  verifica  a  cura  delle  parti  sociali da
effettuare decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di
cui al comma 2.
   5.  In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al
comma  1,  il  datore  di  lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al
contributo  omesso  e  alle relative sanzioni, una somma, a titolo di
sanzione  amministrativa,  di  importo  pari  a quella del contributo
omesso;  gli  importi  delle  sanzioni amministrative sono versati al
Fondo di cui al comma 2 ";
     e)  all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: " comma 2, lettera
a),  "  sono inserite le seguenti: " ovvero ai sensi dell'articolo 1,
comma  3  "  e  sono  aggiunte,  in  fine, le parole: " e le relative
percentuali ai sensi dell'articolo 1, comma 8 ".
   2.  Sono  versate  al  Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della
legge  24  giugno  1997,  n.  196,  come  sostituito  dal comma 1 del
presente  articolo,  le  somme  versate  ai  sensi  della  previgente
disciplina  di  cui al medesimo articolo 5 destinate al finanziamento
delle   iniziative   mirate  al  soddisfacimento  delle  esigenze  di
formazione dei lavoratori assunti con il contratto per prestazioni di
lavoro temporaneo.