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LEGGE 3 dicembre 1999, n. 493

Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  1-1-2019
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Art. 10


(Fondo autonomo speciale).
1. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 2, è istituito presso l'INAIL un Fondo autonomo speciale con contabilità separata, di seguito denominato "Fondo".
2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero della sanità e da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente è eletto tra i membri designati dalle organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati consecutivi.
3. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:
a) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9;
b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;
c) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;
d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate al perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 7 ovvero al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9.
((Annualmente, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, sono destinate delle risorse, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a cura dell'INAIL, di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione))
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