LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

note: Entrata in vigore della Legge: 18-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2017)
Testo in vigore dal: 10-12-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 18
             (Modifica ai criteri di determinazione del
                 reddito delle unita' immobiliari).

  1.  11  Governo  e' delegato ad emanare, entro ((venti mesi)) dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi   in   materia   di   tassazione   degli   immobili,  per
razionalizzare  e perequare il prelievo impositivo nonche' al fine di
evitare   aggravi   all'atto   dell'applicazione   dei  nuovi  estimi
catastali,   con   l'osservanza   dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
    a)  assoggettamento  dei  redditi  dei  fabbricati,  calcolati in
conformita'  a  quanto  previsto  alla  lettera c), con esclusione di
quelli  che  concorrono  a formare reddito d'impresa, ad un regime di
tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con
un'aliquota  pari  a quella fissata per il primo scaglione di reddito
e,  per  i  redditi  derivanti  da  locazione  o  da  altre  forme di
utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale
regime  alla  parte  che non eccede i tassi di rendimento di cui alla
lettera c); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei
fabbricati,  basato  sulla  loro  integrale  inclusione  nel  reddito
complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al
possesso  dell'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle  sue  pertinenze,  e  rapportata  al  periodo  e  alla quota di
possesso dell'unita' immobiliare stessa; facolta' del contribuente di
scegliere tra i due regimi di tassazione;
    b)  previsione  di  misure  agevolative, ai fini dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche,  in  particolare per i redditi piu'
bassi  e  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale,
allo  scopo  di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per
effetto del nuovo regime di tassazione;
    c)  determinazione e successiva fissazione periodica, con decreto
del  Ministro  delle finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva
del  prelievo  fiscale, di coefficienti convenzionali di redditivita'
dei    valori    d'estimo   delle   unita'   immobiliari,   dopo   la
rideterminazione  di  cui  all'articolo  3, comma 154, della legge 23
dicembre   1996,  n.  662,  fermo  restando  il  principio  stabilito
dall'articolo  11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per
il  reddito  degli  immobili  riconosciuti  di  interesse  storico  o
artistico,  ai  sensi  dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n.
1089,  inteso  a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi nonche'
dell'interesse pubblico alla loro conservazione;
    d)  rideterminazione,  a  seguito  della  revisione  degli estimi
catastali   e   con   la  medesima  decorrenza,  anche  al  fine  del
mantenimento  degli  attuali  margini di autonomia finanziaria, delle
aliquote  minime  e  massime  dell'imposta  comunale  sugli immobili,
istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura
tale da garantire il medesimo gettito complessivo;
    e) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche,  ai  sensi  dell'articolo  10  della legge 9
dicembre  1998,  n.  431, o di altra misura agevolativa in favore dei
conduttori,   limitatamente  alla  loro  abitazione  principale  e  a
decorrere  dal  periodo  d'imposta  2000,  avuto  riguardo ai redditi
posseduti e alla loro misura;
    f)   rimodulazione  delle  imposte  sui  trasferimenti,  mediante
applicazione  di  valori ridotti rispetto a quelli di estimo, in modo
da evitare incrementi del gettito complessivo;
    g)   armonizzazione,   semplificazione   e  autoliquidazione,  ad
invarianza  di  gettito,  delle  imposte  di  registro,  ipotecaria e
catastale,  di  bollo,  sulle  successioni  e donazioni e degli altri
tributi  e  diritti  collegati,  relativi  a  qualsiasi fattispecie e
presupposto  imponibile  in materia immobiliare, al fine di unificare
le  basi  imponibili,  gli  obblighi  dei  contribuenti,  i  poteri e
l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;
    h)   coordinamento  tra  i  criteri  di  tassazione  dei  redditi
figurativi   derivanti  dalle  22  unita'  immobiliari  e  di  quelli
effettivamente percepiti;
    i)  revisione  delle ipotesi di non concorrenza totale o parziale
alla   formazione   del   reddito  nonche'  di  quelle  di  riduzione
dell'imposta  previste  ai  fini di tutti i tributi ed armonizzazione
della relativa disciplina;
    l)  coordinamento, tenuto conto in particolare delle agevolazioni
fiscali in favore dei locatori disposte dall'articolo 8 della legge 9
dicembre  1998,  n.  431,  e  in  ogni  caso fatti salvi i criteri di
agevolazione  ivi  previsti,  di  tutte le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti con la nuova disciplina;
    m) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di
cui  alle  lettere  precedenti  mediante regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, o
mediante  decreti  ministeriali,  di  natura  non  regolamentare, per
stabilire  termini  o  modalita'  in  via  speciale  o  transitoria o
straordinaria.
  2.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1 sono
trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri
pareri   previsti,  per  l'espressione  del  parere  da  parte  delle
competenti  Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.
  3.  Entro  due  anni  dalla  data  di entrata in vigore dei decreti
legislativi  di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto dei principi e dei
criteri  direttivi  previsti  dal  presente  articolo e previo parere
delle  Commissioni  parlamentari  competenti, possono essere emanate,
con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  disposizioni  integrative o
correttive.
  4. Il comma 4-quater dell'articolo 34 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e successive modificazioni, concernente la
determinazione  del  reddito  delle  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione principale del contribuente e delle relative pertinenze e'
abrogato con effetto dal periodo d'imposta 1999.
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.
  8. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.
  9. Il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data
di  entrata  in  vigore della presente legge, secondo la procedura di
cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo
d'imposta  1999  la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui al comma 1, lettera e), nelle stesse ipotesi e
condizioni  e  con  l'osservanza  dei  medesimi criteri direttivi ivi
previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi.
  10.  Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione
dei  commi  7, 8 e 9, non devono derivare oneri per il bilancio dello
Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai  commi  7,  8  e 9, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi,
lire  3  miliardi  e  lire  300 miliardi per l'anno 2000, si provvede
mediante  utilizzo  delle  proiezioni  per  il  medesimo  anno  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione   economica  per  l'anno  1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
finanze.
  11.   All'articolo   10,   comma  5,  terzo  periodo,  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, le parole: "un contributo a
carico  dei  concessionari  pari  al  5  per  cento delle commissioni
riscosse  ai  sensi del comma 3 " sono sostituite dalle seguenti: "un
contributo  pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico
dei  soggetti  che  provvedono  alla  riscossione;  con  decreto  del
Ministro  delle  finanze  sono  stabiliti i termini e le modalita' di
trasmissione  da  parte  dei predetti soggetti dei dati relativi alla
riscossione".