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LEGGE 15 febbraio 1999, n. 32

Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

note: Entrata in vigore della legge: 10-3-1999
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Testo in vigore dal:  10-3-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, è elevato di lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
2. La misura dei compensi, differenziata secondo quanto previsto dal medesimo articolo 4, comma 5, secondo periodo, della citata legge n. 425 del 1997, e nel limite di spesa complessiva rideterminato ai sensi del comma 1, è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola.
3. Nel limite di spesa complessiva come rideterminato dal comma 1 è altresì attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 425 del 1997. La quotaparte da riservare al predetto compenso e la relativa misura sono stabilite nella stessa contrattazione collettiva di comparto.
4. Fino al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale della scuola alla determinazione della misura dei compensi di cui ai commi 2 e 3 si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), è il seguente:
"5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati".
- Il testo del comma 3 dell'art. 2 della citata legge n. 425/1997, è il seguente:
"3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva.
Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto".