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LEGGE 3 agosto 1998, n. 269

Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/8/1998. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/2018)
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Testo in vigore dal:  2-3-2006
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Art. 14-quater

(( (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico). ))
((
1. I fornitori di connettività alla rete INTERNET, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete INTERNET.
Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.
All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
))