LEGGE 18 giugno 1998, n. 192

Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive.

note: Entrata in vigore della legge: 20-10-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 27-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
                    Abuso di dipendenza economica 
 
  1. E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese dello stato di
dipendenza economica  nel  quale  si  trova,  nei  suoi  o  nei  loro
riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si  considera  dipendenza
economica  la  situazione  in  cui  un  impresa  sia  in   grado   di
determinare,  nei  rapporti  commerciali  con  un'altra  impresa,  un
eccessivo  squilibrio  di  diritti  e  di  obblighi.  La   dipendenza
economica e' valutata tenendo conto anche  della  reale  possibilita'
per la parte  che  abbia  subito  l'abuso  di  reperire  sul  mercato
alternative soddisfacenti. ((Salvo prova  contraria,  si  presume  la
dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di
intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha  un  ruolo
determinante per raggiungere utenti  finali  o  fornitori,  anche  in
termini di effetti di rete o di disponibilita' dei dati)). ((6)) 
  2. L'abuso puo' anche consistere  nel  rifiuto  di  vendere  o  nel
rifiuto di comprare, nella  imposizione  di  condizioni  contrattuali
ingiustificatamente gravose  o  discriminatorie,  nella  interruzione
arbitraria delle relazioni commerciali in atto.((Le pratiche  abusive
realizzate dalle piattaforme digitali  di  cui  al  comma  1  possono
consistere anche nel fornire informazioni  o  dati  insufficienti  in
merito  all'ambito  o  alla  qualita'  del  servizio  erogato  e  nel
richiedere indebite prestazioni unilaterali  non  giustificate  dalla
natura o dal contenuto dell'attivita'  svolta,  ovvero  nell'adottare
pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore
per  il  medesimo  servizio,  anche  attraverso   l'applicazione   di
condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli  accordi
contrattuali o dalle licenze in essere)). ((6)) 
  3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso  di  dipendenza
economica e' nullo. Il giudice  ordinario  competente  conosce  delle
azioni in materia di abuso di dipendenza economica,  comprese  quelle
inibitorie  e  per  il  risarcimento  dei  danni.((Le  azioni  civili
esperibili a norma del presente articolo sono proposte di fronte alle
sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168)). ((6)) 
  3-bis. Ferma  restando  l'eventuale  applicazione  dell'articolo  3
della legge 10  ottobre  1990,  n.  287,  l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato puo',  qualora  ravvisi  che  un  abuso  di
dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della  concorrenza
e  del  mercato,  anche  su  segnalazione  di  terzi  ed  a   seguito
dell'attivazione  dei  propri  poteri  di  indagine  ed   esperimento
dell'istruttoria,  procedere  alle  diffide   e   sanzioni   previste
dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,  nei  confronti
dell'impresa o delle imprese che abbiano  commesso  detto  abuso.  In
caso di violazione diffusa e reiterata della  disciplina  di  cui  al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai  danni
delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e  medie,
l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza
economica. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 5 agosto 2022, n. 118 ha disposto (con l'art. 33, coma 2) che
le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2022.