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LEGGE 21 maggio 1998, n. 164

Misure in materia di pesca e di acquacoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 14-6-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-6-1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si applicano all'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e alla relativa Associazione nazionale.
2. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, quarto comma, numero 9), le parole: "prodotti del mare" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre";
b) all'articolo 6, terzo comma, dopo il numero 11) è inserito il seguente:
"11 -bis) un esperto in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura scelto tra una terna designata dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca;";
c) all'articolo 12, primo comma, numero 1), dopo le parole: "con mezzi propri" sono aggiunte le seguenti: "o da loro stesse armati";
d) all'articolo 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora le imprese richiedenti non siano proprietarie dei mezzi, degli impianti e delle attrezzature oggetto dell'intervento, la durata della disponibilità, dimostrata con atti regolarmente registrati, deve essere tale da garantire il rispetto del periodo vincolante di cui all'articolo 19.";
e) all'articolo 20, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"bbis) iniziative volte a favorire l'associazionismo dei produttori ittici sulla base di programmi triennali predisposti dalla relativa Associazione nazionale.";
f) all'articolo 23, primo comma, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
" l) un rappresentante degli acquacoltori.";
g) l'articolo 27-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 27-bis (Iniziative di pescaturismo). - 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turistico ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.";
h) all'articolo 27-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriale ancorché richieste da imprese singole non cooperative ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o pescato dalle stesse imprese.";
i) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi dei commi 1 e 3, dopo il 1 gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo.".
3. Gli oneri derivanti dalla nomina di un ulteriore membro del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, di cui al comma 2, lettera b), sono posti a carico delle risorse già stanziate per il funzionamento del Comitato medesimo.
4. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere h) ed i) del comma 2, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
5. All'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 72, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché i soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102".
6. Per fronteggiare la grave crisi del comparto ittico il Ministro per le politiche agricole è autorizzato ad aggiornare il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, comprendendo tra gli interventi del Piano anche quelli diretti al settore dell'acquacoltura in acqua dolce, nel limite massimo di spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1999.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 10.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
8. In caso di particolari, documentate e motivate esigenze locali, rappresentate unitariamente dalle Associazioni nazionali professionali della pesca promotrici dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, istituiti ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, i consorzi stessi possono essere autorizzati, in via sperimentale, alla gestione su base regionale. L'autorizzazione e le modalità di attuazione e di controllo della sperimentazione sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche agricole, in conformità con le decisioni unanimemente adottate dalla regione, dagli enti locali, dai consorzi e da tutte le associazioni nazionali professionali della pesca.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.




Note all'art. 1:
- La legge 17 febbraio 1982, n. 41, reca: "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 102, reca: "Norme concernenti l'attività di acquacoltura".
- Il testo degli articoli, 6, 12, 19, 20, 23, 27-bis, 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è il seguente:
"Art. 1 (Piano nazionale). - Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il Piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge.
Tale Piano, di durata triennale, è elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo art. 3, ed approvato daI C.I.P.E. Con la stessa procedura sono adottati i successivi Piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima. Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;
c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonché aumento del
consumo dei prodotti ittici nazionali;
d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;
e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;
f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.
Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati:
1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura
nelle acque marine e salmastre;
2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale
delle risorse biologiche del mare;
3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;
4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;
5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori;
6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali;
8) l'ammodernamento, l'incremento e la
razionalizzazione delle strutture a terra;
9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;
10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione
dello sforzo di pesca e alla programmazione;
10-bis) il miglioramento ed il potenziamento delle
strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 6, del quarto comma, il Ministro della marina mercantile, nell'adozione del Piano, tiene conto anche delle agevolazioni delle quali, in conseguenza della equiparazione ad altre categorie produttive prevista da norme speciali, beneficiano gli acquacoltori in acque marine e salmastre". "Art. 6 (Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima). - Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima. Su richiesta del Ministro della marina mercantile, il Comitato esprime il proprio parere su ogni questione relativa agli studi, alle ricerche ed alle indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, statistica ed economica per la pesca marittima. Il Comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile ed è composto da:
1) il vice direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile che, in caso di assenza od impedimento del direttore generale, assume le funzioni di presidente;
2) tre funzionari della Direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
3) il direttore generale dei servizi veterinari ed il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la
nutrizione del Ministero della sanità o loro delegati;
4) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
5) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
6) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;
7) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima;
8) il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione o un suo delegato;
9) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o un suo delegato;
10) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra quelli
designati dai presidenti delle regioni marittime;
11) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne destinate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
12) il direttore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.
Le designazioni dei membri del Comitato debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero della marina mercantile. Trascorso tale termine si provvederà alla nomina del Comitato che sarà successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine. I membri del Comitato, nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica per tre anni e decadono dall'esercizio del le loro funzioni dopo tre assenze consecutive. I membri di cui ai numeri 2), 5), 6, 7), 10) e 11) del terzo comma possono essere riconfermati una sola volta. Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. È in ogni caso costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati da istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonché altri esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato di cui all'art. 3 i dati necessari per mantenere l'equilibrio più conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità. In particolare, il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse suscettibili di maggiore sfruttamento.
Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. In particolare, deve essere costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati dagli istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonché esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato, di cui all'art. 3 della presente legge, i dati necessari per mantenere Iequilibrio più conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità. In particolare il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse poco o male sfruttate. Le funzioni di segreteria del Comitato o dei gruppi di lavoro sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, di un livello non inferiore al settimo coadiuvato da due impiegati appartenenti ad un livello inferiore al settimo.
Il presidente può invitare alle sedute del Comitato funzionari dell'amministrazione dello Stato e delle regioni o persone particolarmente esperte ed interessate ai problemi all'ordine del giorno, senza diritto di voto".
"Art. 12 (Beneficiari dei mutui). - I mutui sono concessi alle imprese singole od associate che esercitino direttamente:
1) l'attività della pesca marittima con mezzi propri e siano iscritte da almeno 3 anni nel registro delle imprese di pesca, previsto dall'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963.
Nel caso di domande avanzate da cooperative di pescatori o da consorzi di cooperative di pescatori si prescinde dal requisito dell'iscrizione da almeno tre anni nel registro delle imprese di pesca, a condizione che non meno dell'80 per cento dei soci siano iscritti da almeno 5 anni nel registro dei pescatori di cui
all'art. 9 dalla legge 14 luglio 1965, n. 963;
2) l'allevamento delle specie ittiche in acque marine e salmastre e siano iscritte presso la camera di commercio per l'esercizio dell'attività per la quale richiedono le provvidenze previste dalla presente legge oppure di attività connesse;
3) la conservazione, la lavorazione o la trasformazione dei prodotti nazionali della pesca e siano iscritte presso la camera di commercio per l'esercizio delle attività per le quali richiedono le provvidenze previste dalla presente legge.
Beneficiano dei mutui le cooperative della pesca o loro consorzi, anche se non esercitano direttamente le attività di cui al primo comma, nonché le cooperative che esercitano a favore dei propri soci i servizi e le attività di cui al numero 8) del primo comma dell'art. 11.
Le cooperative ed i consorzi di cooperative debbono risultare da dichiarazione rilasciata alla competente prefettura, in possesso dei requisiti di mutualità previsti, dalle leggi in vigore".
"Art. 19 (Modalità e vincoli per la concessione dei mutui ). - Le domande di ammissione ai finanziamenti sul Fondo per il credito peschereccio devono essere presentate prima dell'inizio della costruzione delle navi o delle opere e prima dell'acquisto dei beni.
Le costruzioni devono, a pena di decadenza, salvo i casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero della marina mercantile, essere iniziate entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento e completate entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del mutuo. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti. Il cambio di destinazione delle opere e dei beni acquistati, per i quali sono stati concessi i mutui previsti dalla presente legge, non può essere effettuato nel corso del periodo di ammortamento del mutuo. La vendita, nel corso del periodo di ammortamento del mutuo, a cittadini o società italiane può essere autorizzata dal Ministro della marina mercantile soltanto se gli acquirenti siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 12; rimane ferma la competenza del Comitato di cui al precedente art. 13 in ordine alle modifiche contrattuali che dovessero verificarsi nel corso dell'ammortamento del mutuo. In ogni caso tale vendita non potrà essere effettuata prima che sia trascorsa almeno la metà, del periodo di ammortamento. La vendita o il cambio di destinazione effettuati in violazione dei precedenti commi comportano la decadenza dai benefici e la risoluzione del mutuo. In tal caso i beneficiari sono tenuti a rimborsare in unica soluzione, nel termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di decadenza, l'intero ammontare delle rate di ammortamento non ancora pagate, oltre una penale fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza. Con il decreto di concessione del finanziamento il Ministro della marina mercantile dispone l'erogazione in base agli stati di avanzamento della costruzione delle navi o delle opere stabilendo le relative garanzie. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle domande di mutuo indicate al quinto comma dell'art.
10. Qualora per la medesima iniziativa siano concessi mutui a tasso agevolato da enti nazionali, l'ammontare del mutuo sul Fondo centrale per il credito peschereccio è determinato in misura tale che il finanziamento complessivo non sia superiore alle percentuali di cui al primo e secondo comma dell'art. 14. Il Ministero della marina mercantile riduce d'ufficio l'ammontare del finanziamento sul Fondo centrale per il credito peschereccio, qualora i benefici ottenuti per la medesima iniziativa superino nel loro importo nominale le predette percentuali. I vincoli e la relativa scadenza, indicati nel terzo e nel quarto comma del presente articolo, sono annotati:
a) per le navi, nelle matricole e nei registri
tenuti dalle autorità marittime;
b) per gli immobili, nei registri immobiliari;
c) per gli automezzi, nel pubblico registro automobilistico.
Le autorità marittime, i conservatori dei registri immobiliari e i responsabili del pubblico registro automobilistico comunicano al Ministero della marina mercantile le variazioni della proprietà dei beni sopra indicati avvenute nel periodo di ammortamento del mutuo".
"Art. 20 (Contributi a fondo perduto). - 1. Gli stanziamenti previsti dall'art. 2 sono utilizzati per la concessione di contributi a fondo perduto in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per le iniziative di cui all'art. 11, nonché per quelle di cui agli articoli 21 e 22.
2. Con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 28, possono essere concessi contributi per agevolare la costituzione di società di capitali o di armamento costituite tra cittadini o enti italiani o cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati, ovvero per agevolare le iniziative, previste dai regolamenti comunitari, di impiego delle navi da pesca al di fuori delle acque comunitarie.
3. Sono altresì concessi contributi a fondo perduto, nella misura fissata dall'art. 2 e con i criteri
stabiliti nel piano di cui all'art. 1, per:
a) corsi di qualificazione per i soci e i dirigenti delle cooperative della pesca e loro consorzi organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;
b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori; i consorzi tra cooperative della pesca e le associazioni tra i produttori della pesca marittima, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali.
4. Il decreto del Ministro della marina mercantile, con il quale sono concessi i contributi, stabilisce l'erogazione del contributo in base allo stato di avanzamento dei lavori, determinandone le modalità e le garanzie".
"Art. 23 (Concessione dei contributi a fondo perduto). - La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato composto da:
a) il direttore generale della pesca marittima delle Ministero della marina mercantile, che lo presiede;
b) il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;
c) due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
d) un funzionario del Ministero del tesoro;
e) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di cui all'art. 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
f)tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca designati dalle associazioni stesse;
g) due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;
h) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella commissione consultiva centrale per la pesca marittima;
i) un rappresentante delle industrie conserviere;
l) un rappresentante degli acquacolturi in acque
marine e salmastre.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina centrale. I componenti di cui alle lettere c) , d) , e) , f) , g) , h) , i) e l) del
primo comma possano essere confermati una sola volta.
Il Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle domande di concessione di mutui sul Fondo per il credito peschereccio.
Il comitato valuta la compatibilità delle singole iniziative con il piano di cui all'art. 1, nel rispetto delle priorità, dei vincoli degli obiettivi fissati dal piano stesso. Il Comitato riferisce ogni sei mesi, con apposita relazione, al comitato di cui all'art. 3. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della pesca marittima di livello non inferiore al settimo coadiuvato da un impiegato di livelli inferiori al settimo. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del presidente. Il presidente può convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministero della marina mercantile, di altra amministrazione dello Stato o estranei, all'amministrazione statale".
"Art. 27-bis (Iniziative di pescaturismo). - 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato, nel periodo 1 maggio-30 settembre di ciascun anno, a scopo turisticoricreativo, l'imbarco di non pescatori a condizioni che:
a) non venga superato il numero di persone che possono essere imbarcate e secondo le prescrizioni dei documenti della nave e comunque sia determinato dal capo del compartimento marittimo il rapporto tra il numero dei componenti l'equipaggio e quello delle altre persone imbarcabili, che assicuri le massime condizioni di sicurezza della navigazione;
b) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;
c) ogni persona sia di età superiore agli anni quattordici.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, su domanda, all'armatore dell'unità da pesca interessata dal capo del compartimento marittimo, che determina nell'autorizzazione stessa tutte le condizioni le modalità necessarie a garantire la sicurezza dell'iniziativa".
"Art. 27-ter (Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura). - 1. Alle concessioni di aree della demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richiesti dalle cooperative di pescatori, acquacoltori, e loro consorzi, e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e della commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro e prefettizio della sezione ''pescà'. Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'art. 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
2. La concessione di beni del demanio marittimo è rilasciata dalla autorità competente ai sensi della legislazione vigente, ha acquisito, entro trenta giorni dall'approvazione di progetti per iniziative di cui al comma 1, il parere di una conferenza di servizi. La conferenza è convocata dall'autorità competente al rilascio della concessione e ad essa partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti ad esprimere il parere sul rilascio della concessione ai sensi della legislazione vigente.
3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni aventi ad oggetto acquacoltura in acque marine e salmastre".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sotto ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possano essere adottati con decreto interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1996, n. 158, reca: "Norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime".
- Il testo dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 782, recante: "Fondo di solidarietà
nazionale della pesca", è il seguente:
"Art. 1. - 1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il ''Fondo di solidarietà nazionale della pescà' con la dotazione complessiva di lire 24.450 milioni per l'anno 1992.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla concessione da parte del Ministro della marina mercantile, in caso di calamità naturali o di avversità e meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale, di cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compreso i bilanci economici delle imprese e delle cooperative della pesca, a titolo di pronto intervento, di contributi a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei pescatori singoli o associati, che abbiano subito gravi danni che si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.
3. Agli effetti della presente legge, ai pescatori sono di tipo equiparati gli acquacoltori in acque marine e salmastre, i molluschicoltori di ed i mitilicoltori, singoli o associati".
- Il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1995, n. 46, costituisce il "Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi".