LEGGE 28 agosto 1997, n. 284

Disposizioni per la prevenzione della cecita' e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati.

note: Entrata in vigore della legge: 19-9-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
Testo in vigore dal: 19-9-1997
                               Art. 2.
  1. Lo  stanziamento di  cui all'articolo 1  e' destinato,  quanto a
lire  5.000   milioni,  alle  regioni  per   la  realizzazione  delle
iniziative  di   cui  al  medesimo  articolo,   da  attuare  mediante
convenzione  con  centri specializzati,  per  la  creazione di  nuovi
centri dove  questi non esistano  ed il potenziamento di  quelli gia'
esistenti.
  2.  Con  decreto  del  Ministro della  sanita',  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono determinati i criteri di ripartizione  dei fondi di cui al comma
1, nonche'  i requisiti  organizzativi, strutturali e  funzionali dei
centri di cui al medesimo comma 1.
  3. La  restante disponibilita' di  lire 1.000 milioni  e' assegnata
alla Sezione italiana dell'Agenzia  internazionale per la prevenzione
della cecita', per le attivita' istituzionali.
  4. L'attivita'  della Sezione italiana  dell'Agenzia internazionale
per la  prevenzione della  cecita' e'  sottoposta alla  vigilanza del
Ministero della sanita'.
  5.  La   Sezione  italiana   dell'Agenzia  internazionale   per  la
prevenzione  della  cecita',  entro  il 31  marzo  di  ciascun  anno,
trasmette  al Ministero  della sanita'  una relazione  sull'attivita'
svolta  nell'esercizio  precedente   nonche'  sull'utilizzazione  dei
contributi di cui al comma 3.
  6. Le  regioni, entro il 30  giugno di ciascun anno,  forniscono al
Ministero  della sanita'  gli elementi  informativi necessari  per la
puntuale valutazione  dei risultati ottenuti nella  prevenzione della
cecita', nell'educazione e nella riabilitazione visiva, tenendo conto
del numero dei soggetti coinvolti e dell'efficacia.
  7.  Il Ministro  della sanita',  entro il  30 settembre  di ciascun
anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione
delle politiche inerenti la prevenzione della cecita', l'educazione e
la  riabilitazione visiva  nonche' sull'utilizzazione  dei contributi
erogati dallo Stato per tali finalita'.