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LEGGE 25 luglio 1997, n. 243

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

note: Entrata in vigore della legge: 13-8-1997
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Testo in vigore dal:  13-8-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, come da ultimo prorogato dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646, è ulteriormente prorogato fino alla conclusione della XIII legislatura.


Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.


Nota all'art. 1:
- Il termine contenuto nell'art. 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499 (Ricostituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni), come da ultimo prorogato dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646, è il seguente:
"Art. 2. - 1. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".