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LEGGE 10 dicembre 1997, n. 425

Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

note: Entrata in vigore della legge: 27-12-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
Testo in vigore dal:  1-9-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

(Ammissione).
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
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8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.