LEGGE 10 dicembre 1997, n. 425

Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

note: Entrata in vigore della legge: 27-12-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
Testo in vigore dal: 1-9-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                            (Ammissione). 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  8.  Possono  sostenere,  nella  sessione  dello  stesso  anno,  con
abbreviazione di un anno  per  merito,  il  corrispondente  esame  di
qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli  alunni
degli istituti professionali  e  degli  istituti  d'arte  che,  nello
scrutinio  finale  per  la  promozione  alla  classe  terza,  abbiano
riportato non meno di otto decimi  in  ciascuna  disciplina,  abbiano
riportato una valutazione non inferiore a sette  decimi  in  ciascuna
disciplina  al  termine  del  primo  anno  e  non  siano  incorsi  in
ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni  concernenti  la
valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.