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LEGGE 28 agosto 1997, n. 284

Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati.

note: Entrata in vigore della legge: 19-9-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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vigente al 19/03/2024
Testo in vigore dal:  1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Alle iniziative per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva è destinato, a decorrere dall'esercizio 1997, uno stanziamento annuo di lire 6.000 milioni.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma 168) che "Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo della prevenzione e cura della cecità, nonché per consentire iniziative di collaborazione e partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 , è incrementato dell'importo di euro 600.000 annui da destinare alle finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997".