LEGGE 7 agosto 1997, n. 266

Interventi urgenti per l'economia.

note: Entrata in vigore della legge: 11-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11
              Interventi per i comuni colpiti dal sisma
                      del 13 e 16 dicembre 1990

  1.  Ai  soggetti  operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16
dicembre  1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati
nel  decreto  del  presidente  del  Consiglio dei ministri 15 gennaio
1991,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991,
che non siano in grado di pagare integralmente alle relative scadenze
una  o piu' rate di rimborso dei benefici ottenuti, ma che versino il
50  per  cento  di ciascuna rata, puo' essere concesso di accodare le
rate   non  pagate  all'ultima  rata  di  ammortamento  dei  benefici
concessi.   All'onere  derivante  dalle  minori  entrate  conseguenti
all'applicazione del presente comma, valutato in lire 10 miliardi per
il  1997  e  in  lire  12  miliardi per il 1998, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  ministero  del  Tesoro  per  l'anno  1997,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al ministero del
Tesoro. ((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
  La  L.  23  dicembre  2000,  n.  388,  come  modificata dalla L. 28
dicembre  2001,  n.  448 ha disposto (con l'art. 138, comma 4) che il
presente articolo si interpreta nel senso che qualora il contribuente
interessato  non  abbia  pagato  integralmente o non paghi una o piu'
rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle
finanze  e  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31
luglio  1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto
1993,  e  dell'articolo  25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha
la  possibilita'  di  versare  la  meta' delle stesse e di versare la
restante  meta'  in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata
prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo.