stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 luglio 1997, n. 261

Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore.

note: Entrata in vigore della legge: 22-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/2000)
nascondi
Testo in vigore dal:  18-12-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

1. È istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato "Fondo", destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo.
(( La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi un materia bancaria e creditozia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico- organizzativa ai fini della prestazione del servizio ))
.
2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall'articolo 2 del decreto- Legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni.
(( Sono altrsì ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorché inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi ))
.
3. La garanzia del Fondo può essere accordata alla banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta della banca concedente, previa richiesta della banca concedente e dell'armatore interessato. Nei limiti di detto massimale, la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita che, di intesa con il soggetto gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata.
4. Le condizioni e le modalità dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
5. Il Fondo ha una dotazione iniziale costituita dall'apporto dello Stato ed è alimentato dai versamenti una tantum effettuati dalle banche richiedenti a fronte della concessione della garanzia e dagli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo stesso.
6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo è autorizzato un limite d'impegno di durata decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998.