LEGGE 15 marzo 1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

note: Entrata in vigore della legge: 1-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
Testo in vigore dal: 10-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
  1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti
alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando
e' riconducibile alle materie di cui all'articolo 117,  primo  comma,
della Costituzione. Nelle restanti materie  spetta  alle  regioni  il
potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione. 
  2. In  ogni  caso,  la  disciplina  della  organizzazione  e  dello
svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti  ai
sensi dell'articolo 1 e' disposta, secondo le rispettive competenze e
nell'ambito della rispettiva  potesta'  normativa,  dalle  regioni  e
dagli enti locali. 
  2-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219)).