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LEGGE 8 agosto 1996, n. 427

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia.

note: Entrata in vigore della legge: 20-8-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  20-8-1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 268, 1 settembre 1995, n. 368, 30 ottobre 1995, n. 453, 29 dicembre 1995, n. 564, 28 febbraio 1996, n. 92, e 29 aprile 1996, n. 229.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1 luglio 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 33.