stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 agosto 1996, n. 421

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

note: Entrata in vigore della legge: 15-8-1996
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  15-8-1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 dicembre 1995, n. 532, 16 febbraio 1996, n. 62, e 12 aprile 1996, n. 201.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 17 giugno 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta

Ufficiale alla pag. 39. Detto testo sarà ripubblicato,

corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 31 agosto 1996.