LEGGE 11 gennaio 1996, n. 23

Norme per l'edilizia scolastica.

note: Entrata in vigore della legge: 3-2-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2015)
Testo in vigore dal: 4-9-1998
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.
                    Competenze degli enti locali
 1.  In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge
8  giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura
e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
    a)  i  comuni,  per quelli da destinare a sede di scuole materne,
elementari e medie;
    b)  le  province,  per  quelli  da destinare a sede di istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici
e  gli  istituti  d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di
istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' di convitti e
di istituzioni educative statali.
  2.  In  relazione  agli  obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i
comuni  e le province provvedono altresi' alle spese varie di ufficio
e   per   l'arredamento  e  a  quelle  per  le  utenze  elettriche  e
telefoniche,   per   la  provvista  dell'acqua  e  del  gas,  per  il
riscaldamento ed ai relativi impianti.
  3.  Per  l'allestimento  e  l'impianto  di  materiale  didattico  e
scientifico  che  implichi  il rispetto delle norme sulla sicurezza e
sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente e' tenuto a
dare  alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei
locali  ovvero  ad  assumere  formale impegno ad adeguare tali locali
contestualmente all'impianto delle attrezzature.
  4.  Gli  enti territoriali competenti possono delegare alle singole
istituzioni  scolastiche,  su  loro richiesta, funzioni relative alla
manutenzione  ordinaria  degli edifici destinati ad uso scolastico. A
tal  fine  gli  enti  territoriali  assicurano le risorse finanziarie
necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.
 4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 hanno effetto a
decorrere  dall'esercizio  finanziario  successivo  a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
   La  L.  3  agosto 1998, n. 295 ha disposto (con l'art. 2, comma 2)
che  "  Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  3 della legge 11
gennaio  1996,  n.  23,  e  successive modificazioni, ad integrazione
delle  risorse  attribuite ai sensi della medesima legge, e' concesso
alla   provincia  di  Reggio  Calabria  un  contributo  straordinario
quindicennale di lire 2.300 milioni annue a decorrere dal 1999 per la
contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie."