LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2017)
Testo in vigore dal: 19-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
                     (Regolamenti di esecuzione) 
   ((1. Con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  della
salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo e dello sviluppo economico,
secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  adottati  uno  o  piu'
regolamenti,  distinti  per  sorgente   sonora   relativamente   alla
disciplina dell'inquinamento acustico  avente  origine  dal  traffico
marittimo, da natanti, da imbarcazioni  di  qualsiasi  natura,  dagli
impianti di risalita a fune e a cremagliera,  dagli  eliporti,  dagli
spettacoli dal vivo, nonche' dagli impianti eolici.)) 
   ((1-bis. Con le  modalita'  di  cui  al  comma  1  possono  essere
modificati  o  abrogati  i  seguenti  regolamenti   in   materia   di
inquinamento acustico: decreto del Presidente della Repubblica del 30
marzo 2004, n. 142, decreto del Presidente della  Repubblica  del  18
novembre 1998, n. 459, decreto del Presidente della Repubblica del  3
aprile 2001, n.  304,  e  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
dell'11 dicembre 1997, n. 496. Con le medesime modalita'  i  predetti
regolamenti  possono  essere  integrati  per  quanto   attiene   alla
disciplina dell'inquinamento  acustico  derivante  da  aviosuperfici,
elisuperfici e  idrosuperfici,  nonche'  dalle  nuove  localizzazioni
aeroportuali.)) 
   2. I regolamenti  di  cui  al  comma  1  ((e  comma  1-bis  sono))
armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato
italiano  ((e  sono  sottoposti  ad  aggiornamento  in  funzione   di
modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo  criteri
di semplificazione.)). 
   3.  La  prevenzione  e  il  contenimento   acustico   nelle   aree
esclusivamente  interessate  da  installazioni   militari   e   nelle
attivita' delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi
dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3  della  legge  24
dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.