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LEGGE 8 agosto 1995, n. 332

Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa.

note: Entrata in vigore della legge: 23/8/1995
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Testo in vigore dal:  23-8-1995

Art. 4

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena".
Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 275 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, è riportato alla nota successiva.