LEGGE 31 maggio 1995, n. 218

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-9-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 6-10-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 67. 
(Attuazione di sentenze e provvedimenti  stranieri  di  giurisdizione
           volontaria e contestazione del riconoscimento) 
 
  1.  In  caso  di  mancata  ottemperanza  o  di  contestazione   del
riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero
di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia  necessario  procedere
ad esecuzione forzata, chiunque  vi  abbia  interesse  puo'  chiedere
((all'autorita' giudiziaria ordinaria)) l'accertamento dei  requisiti
del riconoscimento. ((3)) 
  ((1-bis. Le controversie  di  cui  al  comma  1  sono  disciplinate
dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.))
((3)) 
  2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria
giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di
cui  al  comma  1,  costituiscono  titolo  per  l'attuazione  e   per
l'esecuzione forzata. 
  3. Se la contestazione ha  luogo  nel  corso  di  un  processo,  il
giudice adito a pronuncia con efficacia limitata al giudizio. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso."