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LEGGE 31 maggio 1995, n. 218

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-9-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  1-9-1995

Art. 4

(Accettazione e deroga della giurisdizione)
1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.