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LEGGE 31 maggio 1995, n. 218

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-9-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  7-2-2014
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Art. 38

(Adozione)
1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio
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2. È in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.