LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97

Nuove disposizioni per le zone montane.

note: Entrata in vigore della legge: 24-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
                   Fondo nazionale per la montagna 
 
  1.  E'  istituito  presso  il  Ministero  del  bilancio   e   della
programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna. 
  2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari, dello  Stato
e di enti pubblici, ed e' iscritto  in  un  apposito  capitolo  dello
stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica. Le somme provenienti  dagli  enti  pubblici  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  al
suddetto capitolo. 
  3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto
ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore
degli enti locali. Le risorse sono ripartite  fra  le  regioni  e  le
province autonome che provvedono ad istituire propri fondi  regionali
per la montagna, alimentati  anche  con  stanziamenti  a  carico  dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali  di
cui all'articolo 1. 
  4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge
i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3. 
  5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province
autonome   sono   stabiliti   con    deliberazione    del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, su  proposta  del  Ministro
per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali. 
  6. I criteri di  ripartizione  tengono  conto  dell'esigenza  della
salvaguardia  dell'ambiente  con  il   conseguente   sviluppo   delle
attivita' agro-silvo-pastorali eco-compatibili,  dell'estensione  del
territorio  montano,   della   popolazione   residente,   anche   con
riferimento alle classi di eta', alla occupazione  ed  all'indice  di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e
dell'entita' dei trasferimenti ordinari e speciali. (7) 
                                                                ((8)) 
    
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 27 dicembre 2004, n. 309 ha disposto che "il Fondo  nazionale
per la montagna, di cui al presente articolo 2, e'  incrementato  per
l'anno 2004 della somma di euro 6.750.000".
    
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
716) che "Il Fondo nazionale per la montagna di  cui  all'articolo  2
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' finanziato per un importo di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018".