LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97

Nuove disposizioni per le zone montane.

note: Entrata in vigore della legge: 24-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
                   (Incentivi alle pluriattivita') 
 
  (( 1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono
aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga  alle  vigenti
disposizioni di  legge  possono  assumere  in  appalto  sia  da  enti
pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro  proprio
e dei familiari  di  cui  all'articolo  230-bis  del  codice  civile,
nonche' utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature  di  loro
proprieta', lavori relativi  alla  sistemazione  e  manutenzione  del
territorio montano, quali lavori di forestazione, di  costruzione  di
piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di  difesa
dalle avversita' atmosferiche e dagli incendi boschivi nonche' lavori
agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina,  la  potatura,
la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la
raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per  importi  non
superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo  e'
rivalutato annualmente con decreto del Ministro  competente  in  base
all'indice dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. )) 
  (( 1-bis.  I  lavori  di  cui  al  comma  1  non  sono  considerati
prestazioni di servizi  ai  fini  fiscali  e  non  sono  soggetti  ad
imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non  avente
fini di  lucro  ed  avente  lo  scopo  di  migliorare  la  situazione
economica   delle   aziende   agricole   associate   e   lo   scambio
interaziendale di servizi. 
  1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono  trasportare  il  latte
fresco fino alla propria cooperativa per se' e per altri  soci  della
stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro  proprieta',
anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). 
Tale attivita' ai fini fiscali non e' considerata  quale  prestazione
di servizio e non e' soggetta ad imposta. 
  1-quater. I contributi agricoli unificati versati  dai  coltivatori
diretti  all'INPS,  gestione  agricola,  garantiscono  la   copertura
assicurativa infortunistica per i soggetti e le attivita' di  cui  ai
commi 1-bis e 1-ter. 
  1-quinquies. I soggetti di cui  al  comma  1  possono  assumere  in
appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale  di  persone,
utilizzando esclusivamente automezzi di proprieta'. )) 
  2.  Le   cooperative   di   produzione   agricola   e   di   lavoro
agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente  le
loro  attivita'  nei  comuni  montani  e  che,   conformemente   alle
disposizioni   del   proprio   statuto,   esercitino   attivita'   di
sistemazione e manutenzione agraria,  forestale  e,  in  genere,  del
territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere  in  affidamento
dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico,  in  deroga
alle  vigenti  disposizioni  di  legge  ed  anche  tramite   apposite
convenzioni, l'esecuzione di  lavori  e  di  servizi  attinenti  alla
difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quale  la
forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica,
a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia  superiore  a
lire 300.000.000 per anno. 
  3. Le costruzioni o  porzioni  di  costruzioni  rurali  e  relative
pertinenze destinate all'esercizio  dell'attivita'  agrituristica  di
cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolta in territori  montani,
sono assimilate alle costruzioni rurali di cui  all'articolo  39  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni.