LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97

Nuove disposizioni per le zone montane.

note: Entrata in vigore della legge: 24-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
Testo in vigore dal: 24-2-1994
                              Art. 14.
               (Decentramento di attivita' e servizi).
     1.  Il CIPE e le regioni emanano direttive di indirizzo tendenti
a sollecitare e vincolare la pubblica  amministrazione  a  decentrare
nei   comuni   montani   attivita'   e   servizi  dei  quali  non  e'
indispensabile la presenza in aree metropolitane, quali  istituti  di
ricerca,  laboratori,  universita',  musei, infrastrutture culturali,
ricreative e  sportive,  ospedali  specializzati,  case  di  cure  ed
assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari.