LEGGE 5 gennaio 1994, n. 36

Disposizioni in materia di risorse idriche.

note: Entrata in vigore della legge: 3-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/10/2008)
Testo in vigore dal: 29-4-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 22 
                   Osservatorio dei servizi idrici 
 
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 )). 
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 )). 
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 )). 
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 )). 
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 )). 
  6. All'onere derivante dalla costituzione e dal  funzionamento  del
Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire 700 milioni per il 1993 e a
lire 1.750 milioni annue a decorrere dal 1994, si  provvede  mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di
previsione del Ministero  dei  lavori  pubblici  per  l'anno  1993  e
corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.