LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84

Riordino della legislazione in materia portuale.

note: Entrata in vigore della legge: 19-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2023)
Testo in vigore dal: 6-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
                  (Autorita' di sistema portuale ). 
  1. Sono istituite quindici Autorita' di sistema portuale: 
    a) del Mare Ligure occidentale; 
    b) del Mare Ligure orientale; 
    c) del Mar Tirreno settentrionale; 
    d) del Mar Tirreno centro-settentrionale; 
    e) del Mar Tirreno centrale; 
    f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio; 
    g) del Mare di Sardegna; 
    h) del Mare di Sicilia occidentale; 
    i) del Mare di Sicilia orientale; 
    l) del Mare Adriatico meridionale; 
    m) del Mare Ionio; 
    n) del Mare Adriatico centrale; 
    o) del Mare Adriatico centro-settentrionale; 
    p) del Mare Adriatico settentrionale; 
    q) del Mare Adriatico orientale. 
    q-bis) dello Stretto. 
  2. I porti rientranti nelle Autorita' di sistema portuale di cui al
comma  1,  sono  indicati  nell'Allegato  A,  che  costituisce  parte
integrante della presente legge,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
comma 2-bis e dall'articolo 22, comma 2, del  decreto  legislativo  4
agosto 2016, n. 169. (30) 
  2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n.  400,  possono  essere  apportate,  su
richiesta  motivata  del  Presidente   della   Regione   interessata,
modifiche all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire: 
    a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica  regionale  o
di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione e' stata
trasferita alla regione all'interno  del  sistema  dell'Autorita'  di
sistema portuale territorialmente competente; 
    b) il trasferimento di  un  porto  a  una  diversa  Autorita'  di
sistema portuale, previa intesa con le  regioni  nel  cui  territorio
hanno sede le Autorita' di sistema  portuale  di  destinazione  e  di
provenienza. 
  3. Sede della Autorita' di sistema portuale e' la  sede  del  porto
centrale,  individuato  nel  Regolamento  (UE)   n.   1315/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,  ricadente
nella stessa Autorita' di sistema portuale. In caso  di  due  o  piu'
porti centrali ricadenti nella medesima Autorita' di sistema portuale
il Ministro indica la sede della stessa.  Il  Ministro,  su  proposta
motivata  della  regione  o  delle  regioni  il  cui  territorio   e'
interessato  dall'Autorita'  di  sistema  portuale,  ha  facolta'  di
individuare in altra sede di soppressa  Autorita'  Portuale  aderente
alla Autorita' di sistema portuale, la sede della stessa. 
  4.  L'Autorita'  di  sistema  portuale  nel   perseguimento   degli
obiettivi e delle finalita' di cui all'articolo 1 svolge  i  seguenti
compiti: 
    a)   indirizzo,   programmazione,   coordinamento,   regolazione,
promozione  e  controllo,  anche  mediante  gli  uffici  territoriali
portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera
c),  delle  operazioni  e  dei  servizi  portuali,  delle   attivita'
autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle
altre attivita' commerciali ed industriali  esercitate  nei  porti  e
nelle circoscrizioni territoriali. All'autorita' di sistema  portuale
sono, altresi', conferiti poteri di ordinanza, anche  in  riferimento
alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attivita'
e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24; 
    b) manutenzione ordinaria  e  straordinaria  delle  parti  comuni
nell'ambito portuale, ivi compresa quella  per  il  mantenimento  dei
fondali; 
    c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura
a titolo  oneroso  agli  utenti  portuali  di  servizi  di  interesse
generale, non coincidenti ne' strettamente connessi  alle  operazioni
portuali di cui all'articolo 16, comma 1; 
    d) coordinamento delle attivita' amministrative esercitate  dagli
enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti  e  nelle  aree
demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale; 
    e) amministrazione in via esclusiva delle aree  e  dei  beni  del
demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione,  in  forza
di  quanto  previsto  dalla  presente  legge  e  dal   codice   della
navigazione, fatte salve  le  eventuali  competenze  regionali  e  la
legislazione speciale per la salvaguardia  di  Venezia  e  della  sua
laguna. Per la gestione delle  attivita'  inerenti  le  funzioni  sul
demanio marittimo le Autorita' di sistema portuale si  avvalgono  del
Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.); 
    f) promozione e coordinamento di forme di raccordo con i  sistemi
logistici retro portuali e interportuali. 
  5. L'Autorita' di sistema portuale e' ente pubblico  non  economico
di rilevanza  nazionale  a  ordinamento  speciale  ed  e'  dotato  di
autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e
finanziaria. Ad essa non si applicano le disposizioni della legge  20
marzo 1975,  n.  70,  e  successive  modificazioni.  Si  applicano  i
principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Le Autorita' di sistema portuale adeguano i  propri  ordinamenti
ai predetti principi e adottano, con propri provvedimenti, criteri  e
modalita' per  il  reclutamento  del  personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35,  comma
3,  del  medesimo  decreto  legislativo.  I  medesimi   provvedimenti
disciplinano, secondo criteri di  trasparenza  ed  imparzialita',  le
procedure di conferimento degli  incarichi  dirigenziali  e  di  ogni
altro incarico. Gli atti adottati in attuazione  del  presente  comma
sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Per il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale e
il Segretario generale si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 8 e 10. Per il periodo di durata dell'incarico di Presidente
dell'Autorita' di  sistema  portuale  e  di  Segretario  generale,  i
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni   sono   collocati   in
aspettativa senza  assegni,  con  riconoscimento  dell'anzianita'  di
servizio. 
  6. Il personale dirigenziale e  non  dirigenziale  delle  istituite
Autorita' di sistema portuale e' assunto mediante procedure selettive
di natura comparativa,  secondo  principi  di  adeguata  pubblicita',
imparzialita', oggettivita' e trasparenza,  in  coerenza  con  quanto
stabilito dall'articolo 10, comma 6. 
  7. L' Autorita' di sistema portuale  e'  sottoposta  ai  poteri  di
indirizzo  e  vigilanza  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ai sensi dell'articolo 12. Ferma restando  la  facolta'  di
attribuire  l'attivita'   consultiva   in   materia   legale   e   la
rappresentanza a difesa dell'Autorita' di sistema portuale dinanzi  a
qualsiasi    giurisdizione,    nel    rispetto    della    disciplina
dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio  legale  interno
della stessa Autorita' o ad avvocati del libero foro, le Autorita' di
sistema portuale possono valersi del  patrocinio  dell'Avvocatura  di
Stato. 
  8. La gestione contabile e finanziaria  di  ciascuna  Autorita'  di
sistema portuale e'  disciplinata  da  un  regolamento  proposto  dal
Presidente  dell'Autorita'  di  sistema  portuale,   deliberato   dal
Comitato di gestione di cui all'articolo 9 e approvato  dal  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze.   Si   applicano,   altresi',   le
disposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui  al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Il conto consuntivo  delle
autorita' di sistema portuale e' allegato allo  stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  per  l'esercizio
successivo a quello di riferimento. Le Autorita' di sistema  portuale
assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso  delle  proprie
risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  9. Il  rendiconto  della  gestione  finanziaria  dell'autorita'  di
sistema portuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti. 
  ((9-bis. Le Autorita' di sistema portuale rientrano tra i  soggetti
passivi dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  (IRES)  previsti
dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  nei  confronti  delle  quali  il  presupposto
d'imposta si verifica in modo unitario e autonomo.)) ((40)) 
  ((9-ter. Non costituisce esercizio  di  attivita'  commerciali,  in
quanto esercizio di funzioni  statali  da  parte  di  enti  pubblici,
l'attivita' di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle
tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per  il
rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16  della  presente
legge.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono determinati i limiti minimi e  massimi  stabiliti
per ciascuna  tipologia  dei  prelievi,  nonche'  i  criteri  per  la
determinazione degli stessi. Ciascuna Autorita' di  sistema  portuale
determina l'importo  delle  predette  tasse  all'interno  dei  limiti
previsti, destinando lo  stesso  alla  copertura  dei  costi  per  la
manutenzione e lo sviluppo delle parti  comuni  dell'ambito  portuale
destinate alla difesa del territorio,  al  controllo  e  alla  tutela
della sicurezza  del  traffico  marittimo  e  del  lavoro  in  ambito
portuale, alla viabilita' generale e ad attivita'  che  si  connotino
come estrinsecazione di potesta' pubbliche, nonche'  al  mantenimento
dei fondali, oltre che  alla  copertura  di  quota  parte  dei  costi
generali.  Le  Autorita'  di  sistema  portuale  sono   tenute   alla
rendicontazione dei predetti costi con le modalita' stabilite con  il
decreto di cui al secondo periodo.)) ((40)) 
  ((9-quater. I canoni percepiti dalle Autorita' di sistema  portuale
in relazione alle  concessioni  demaniali,  comprese  quelle  di  cui
all'articolo 18 della presente legge e di  cui  all'articolo  36  del
codice della navigazione, nonche' alle autorizzazioni all'uso di zone
e pertinenze demaniali di cui all'articolo  39  del  regolamento  per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,  n.
328, sono considerati redditi  diversi  e  concorrono  a  formare  il
reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo  d'imposta,
ridotto del 50 per cento a  titolo  di  deduzione  forfettaria  delle
spese)). ((40)) 
  10. L'esecuzione delle attivita' di cui al comma 4, lettera b) e c)
e'  affidata  in  concessione  dall'Autorita'  di  sistema   portuale
mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto  dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  11. Le Autorita' di sistema  portuale  non  possono  svolgere,  ne'
direttamente ne' tramite societa' partecipate, operazioni portuali  e
attivita' ad esse  strettamente  connesse.  Con  le  modalita'  e  le
procedure di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241  e
successive modifiche ed integrazioni, l'Autorita' di sistema portuale
puo' sempre disciplinare lo svolgimento di  attivita'  e  servizi  di
interesse comune e  utili  per  il  piu'  efficace  compimento  delle
funzioni attribuite, in collaborazione con  Regioni,  enti  locali  e
amministrazioni   pubbliche.    Essa    puo',    inoltre,    assumere
partecipazioni, a carattere societario di  minoranza,  in  iniziative
finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e  intermodali,
funzionali allo sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell'articolo
46 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  12. E' fatta salva  la  disciplina  vigente  per  i  punti  franchi
compresi nella zona del porto franco di Trieste.  Sono  fatte  salve,
altresi', le discipline  vigenti  per  i  punti  franchi  delle  zone
franche  esistenti  in  altri  ambiti  portuali.  Il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  di   sistema
portuale territorialmente competente, con proprio decreto  stabilisce
l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti. 
  13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 232. 
  14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7  agosto  2015,
n. 124, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo
17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  valutate  le
interazioni fra le piattaforme logistiche e  i  volumi  di  traffico,
puo' essere ulteriormente modificato il  numero  delle  Autorita'  di
sistema portuale; sullo schema di regolamento e', altresi', acquisito
il parere della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima procedura
sono individuati i volumi di traffico minimo al venir meno dei  quali
le autorita'  di  sistema  portuale  sono  soppresse  e  le  relative
funzioni sono accorpate. 
  15. Con decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, possono essere modificati i limiti  territoriali
di ciascuna delle istituite autorita' di sistema portuale. 
                                                                 (26) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 ha disposto (con l'art.  22,  comma
1) che "Gli organi delle  soppresse  Autorita'  portuali  restano  in
carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai
sensi del presente decreto legislativo". 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232 ha disposto (con l'art. 2, comma
1, lettera c)) che al comma 2 del presente articolo, dopo le  parole:
«2-bis» sono soppresse le parole: «del presente articolo». 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito con  modificazioni  dalla
L. 5 agosto 2022, n. 108, ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 2) che
le presenti modifiche hanno effetto per i periodi d'imposta che hanno
inizio  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2022.  Sono  fatti  salvi   i
comportamenti adottati anteriormente e non si fa luogo al rimborso di
quanto gia' versato.