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LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84

Riordino della legislazione in materia portuale.

note: Entrata in vigore della legge: 19-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/2024)
Testo in vigore dal:  24-2-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 23

(Disposizioni in materia di personale)
1. I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'articolo 21.
2. Il personale delle organizzazioni portuali è trasferito alle dipendenze delle
((Autorità di sistema portuale))
, in continuità di rapporto di lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento nonché, ad personam, il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Il personale di cui al presente comma che, successivamente alla determinazione dell'organico da parte di ciascuna
((Autorità di sistema portuale))
, risulti in esubero è mantenuto alle dipendenze dell'autorità stessa in posizione di soprannumero ed è assoggettato, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, a mobilità secondo le procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di colmare le eventuali vacanze in organico che si possono determinare in altre
((Autorità di sistema portuale))
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3. Il personale di cui al comma 2, collocato in posizione di soprannumero e non impiegato presso altre
((Autorità di sistema portuale))
, nonché i lavoratori e i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali che risultino in esubero alle società di cui all'articolo 21, sono impiegati in regime di mobilità temporanea, di comando o di distacco, ai sensi del presente articolo, con provvedimento dei presidenti delle
((Autorità di sistema portuale))
, sentito il comitato portuale e le commissioni consultive locali, nell'ambito di criteri indicati da un apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, dalle società di cui all'articolo 20, comma 3, dalle altre imprese di cui agli articoli 16 e 18. Tali società ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre 1996, ad impiegare con priorità il personale di cui al presente comma.
4. Il personale, impiegato in mobilità temporanea ai sensi del comma 3, conserva, in continuità di rapporto di lavoro, il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data dell'impiego temporaneo, nonché ad personam il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Le società e le imprese di cui al comma 3, provvedono, per il periodo di impiego temporaneo, alla corresponsione a tali lavoratori della retribuzione e di tutti i trattamenti accessori. Il trattamento normativo, gli orari e le condizioni di lavoro del personale di cui al comma 3 sono determinati a seguito di contrattazione collettiva con le società e le imprese che lo impiegano. Il personale impiegato in regime di mobilità temporanea, alla scadenza del termine previsto nel comma 3, può optare per l'assunzione alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, in alternativa alla reintegrazione presso l'
((Autorità di sistema portuale))
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5. Le
((Autorità di sistema portuale))
istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all' articolo 6, comma 1, lettera c), possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma 2 del presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria.
6. Le
((Autorità di sistema portuale))
concedono alle società e alle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 20 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto dell'impiego in mobilità temporanea, distacco o comando dei lavoratori dipendenti delle
((Autorità di sistema portuale))
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