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LEGGE 25 gennaio 1994, n. 70

Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 15-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/2020)
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Testo in vigore dal:  17-3-2020
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Art. 6

Disposizioni transitorie
1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il modello unico di dichiarazione, in sede di prima applicazione della presente legge, è adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico. (1) (2) (3)(5)
((6))
2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 3 luglio 1997, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1997, è prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1996, al 31 luglio 1997."
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 6, comma 14) che "Al fine di agevolare l'assolvimento, da parte degli enti e delle imprese, degli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti e di imballaggi, il termine del 30 aprile 1999 per la presentazione, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, del modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, è prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1998, al 30 giugno 1999."
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 20 maggio 2010, n. 72, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 2010, n. 111, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, possono essere presentate fino al 30 giugno 2010."
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 12, comma 2-sexies) che "Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, per i soggetti di cui al medesimo comma obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogato al 31 dicembre 2017".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 113, comma 1, lettera a)) che "Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;".