LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53

Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

note: Entrata in vigore della legge: 01/07/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 06/06/2023
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 3-bis. 
  1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a  mezzo  di
posta elettronica certificata all'indirizzo  risultante  da  pubblici
elenchi,  nel  rispetto   della   normativa,   anche   regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti  informatici.  La  notificazione   puo'   essere   eseguita
esclusivamente  utilizzando  un  indirizzo   di   posta   elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 
  1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30  ottobre
1933, n. 1611, in materia di  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio
dello Stato,  la  notificazione  alle  pubbliche  amministrazioni  e'
validamente  effettuata  presso  l'indirizzo  individuato  ai   sensi
dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221. (6) ((7)) 
  2. Quando l'atto  da  notificarsi  non  consiste  in  un  documento
informatico,  l'avvocato  provvede  ad  estrarre  copia   informatica
dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la  conformita'
con  le   modalita'   previste   dall'articolo   196-undecies   delle
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante  allegazione
dell'atto  da  notificarsi  al   messaggio   di   posta   elettronica
certificata. (6) ((7)) 
  3. La notifica si perfeziona,  per  il  soggetto  notificante,  nel
momento in cui viene generata la ricevuta  di  accettazione  prevista
dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento  in  cui
viene  generata   la   ricevuta   di   avvenuta   consegna   prevista
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, fermo  quanto  previsto  dall'articolo  147,
secondo e terzo comma, del codice di procedura civile. (6) ((7)) 
  4.  Il   messaggio   deve   indicare   nell'oggetto   la   dizione:
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 
  5. L'avvocato redige la relazione  di  notificazione  su  documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato  al
messaggio  di  posta  elettronica  certificata.  La  relazione   deve
contenere: 
    a)  il  nome,  cognome  ed  il   codice   fiscale   dell'avvocato
notificante; 
    b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114; 
    c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale  ed  il
codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; 
    d) il nome e cognome o la denominazione  e  ragione  sociale  del
destinatario; 
    e) l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  a  cui  l'atto
viene notificato; 
    f) l'indicazione dell'elenco da  cui  il  predetto  indirizzo  e'
stato estratto; 
    g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2. 
  6. Per le notificazioni effettuate in corso di  procedimento  deve,
inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero
e l'anno di ruolo. 
                                                                  (3) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato  dalla  L.  24  dicembre
2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater,  comma  3)  che  "Le
disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a  decorrere  dal
quindicesimo giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2." 
------------ 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  ha  disposto  (con  l'art.  35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".