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LEGGE 5 gennaio 1994, n. 36

Disposizioni in materia di risorse idriche.

note: Entrata in vigore della legge: 3-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/10/2008)
Testo in vigore dal:  29-4-2006
aggiornamenti all'articolo

Art. 22

Osservatorio dei servizi idrici
1.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 ))
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2.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 ))
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3.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 ))
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4.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 ))
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5.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 ))
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6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire 700 milioni per il 1993 e a lire 1.750 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.