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LEGGE 29 marzo 1993, n. 86

Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale.

note: Entrata in vigore della legge: 4-04-1993
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Testo in vigore dal:  4-4-1993

Art. 2

1. Alla concessione del contributo di cui all'articolo 1 provvede il Ministro degli affari esteri previa presentazione del conto consuntivo dell'Ente, approvato in conformità delle nuove direttive statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.
2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attività dell'Ente.