LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 10-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
               (Potesta' statutaria e regolamentare). 
 
  1. In conformita' ai principi della presente legge, ad ogni  camera
di commercio e' riconosciuta potesta' statutaria e regolamentare.  Lo
statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche
del territorio: 
    a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio; 
    b) le competenze e le modalita' di funzionamento degli organi; 
    c) la composizione degli organi per  le  parti  non  disciplinate
dalla presente legge; 
    d) le forme di partecipazione. 
  2. Lo statuto  stabilisce,  altresi',  anche  tenendo  conto  degli
eventuali  criteri  a  tal  fine  individuati  dal  decreto  di   cui
all'articolo 10, comma 3, norme per  assicurare  condizioni  di  pari
opportunita' tra uomo e donna ai sensi  del  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi
negli organi collegiali delle camere di commercio, nonche' degli enti
e aziende da esse dipendenti. 
  3. Lo statuto e' approvato dal consiglio con il voto dei due  terzi
dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle modifiche statutarie. 
  4. Lo statuto e' pubblicato sul sito internet  istituzionale  della
camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo  economico
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 
  ((4-bis) I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi e quelli  relativi  alle  materie  disciplinate  dallo
statuto sono approvati dal consiglio con il  voto  della  maggioranza
assoluta dei componenti.))