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LEGGE 23 dicembre 1993, n. 548

Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal:  1-1-2015
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Art. 10

(Entrata in vigore e copertura finanziaria)
1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1994.
2. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1994 e in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, è a carico dello stanziamento di bilancio relativo al Fondo sanitario nazionale di parte corrente iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190))
.
((1))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 563) che "Le disposizioni di cui ai commi 560, 561 e 562 si applicano anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge".