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LEGGE 30 settembre 1993, n. 388

Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonchè la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.

note: Entrata in vigore della legge: 3-10-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  3-10-1993

Art. 5

1. Nel caso previsto dall'ultima parte dell'articolo 41, paragrafo 1, della Convenzione, la polizia giudiziaria verifica l'identità della persona inseguita e procede al suo fermo.
2. La persona fermata, se non è cittadino italiano, è rimessa in libertà dalla medesima autorità che ha proceduto al fermo al più tardi alla scadenza del termine indicato nel paragrafo 6 dell'articolo 41 della Convenzione, se entro lo stesso termine non si è proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 716 del codice di procedura penale.