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LEGGE 30 settembre 1993, n. 388

Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonchè la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.

note: Entrata in vigore della legge: 3-10-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  3-10-1993

Art. 15

1. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione".
2. Le segnalazioni trasmesse dalle autorità italiane alle altre parti contraenti ai fini della non ammissione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione del 19 giugno 1990, devono essere motivate. Analogamente devono essere motivate le segnalazioni ai fini dell'allontanamento, di cui all'articolo 23 della predetta Convenzione.