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LEGGE 30 settembre 1993, n. 388

Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonchè la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.

note: Entrata in vigore della legge: 3-10-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  3-10-1993

Art. 13

1. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Analogo provvedimento e adottato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione quando si tratta di stranieri segnalati ai fini della non ammissione, ovvero considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di ciascuno degli Stati contraenti".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e inserito il seguente comma:
"3-bis. Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale sono equiparati ai visti nazionali i visti uniformi rilasciati dalle autorità diplomatiche o consolari degli Stati appartenenti alla Comunita europea sulla base di specifici accordi".
3. I commi 9 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:
"9. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, eccettuato quello terrestre che esercita il traffico frontaliero, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti, a norma delle disposizioni di cui al comma 1, per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'autorità di pubblica sicurezza dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza di uno degli obblighi predetti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila per ciascuno degli stranieri- trasportati, determinata dal prefetto. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui al comma 1 o che deve essere comunque respinto a norma delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, ovvero di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero, o in altro Stato in cui sia consentita la sua immissione. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando lo straniero presenti istanza volta al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi del comma 5 dell'articolo 1".