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LEGGE 4 agosto 1993, n. 277

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati.

note: Entrata in vigore della legge: 21-08-1993
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vigente al 01/08/2022
  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-8-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Cam- era dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.
3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84";
b) la tabella A è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge;
c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.";
d) all'articolo 3, le parole: "ai singoli Collegi" sono sostituite dalle seguenti: "alle singole circoscrizioni";
e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di:
1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;
2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista.
Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato".
2. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 9 della presente legge, in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal presente articolo, va modificata la previsione di cui alla tabella B allegata al predetto testo unico, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 13 marzo 1980, n.70, mantenendo fisso lo spazio riservato a ciascun candidato e al cognome e nome dello stesso.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 20 agosto 1993 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.