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LEGGE 29 marzo 1993, n. 86

Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale.

note: Entrata in vigore della legge: 4-04-1993
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Testo in vigore dal:  4-4-1993

Art. 4

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al "Servizio sociale internazionale - Sezione italiana" lo svolgimento di programmi specifici o di attività rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.