LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

note: Entrata in vigore della legge: 7-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
Testo in vigore dal: 7-2-1992
                               Art. 6.
              Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
            adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
  1.  Presso  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura e' istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
  2.  E'  requisito  indispensabile  per  l'iscrizione  nel  ruolo il
possesso  del  certificato  di  abilitazione  professionale  previsto
dall'ottavo  e  dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle
norme sulla disciplina della  circolazione  stradale,  approvato  con
decreto  del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio  1974,  n.  62,  e
successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988,
n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n.  112.
  3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita
commissione   regionale   che   accerta   i  requisiti  di  idoneita'
all'esercizio  del  servizio,  con   particolare   riferimento   alla
conoscenza geografica e toponomastica.
  4.  Il ruolo e' istituito dalle regioni entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Entro lo  stesso  termine  le
regioni  costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono
i criteri per l'ammissione nel ruolo.
  5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile  per
il  rilascio  della  licenza  per  l'esercizio del servizio di taxi e
dell'autorizzazione per l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente.
  6.  L'iscrizione  nel  ruolo  e'  altresi'  necessaria per prestare
attivita' di conducente di veicoli o natanti adibiti  ad  autoservizi
pubblici  non  di  linea  in qualita' di sostituto del titolare della
licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito  e/o  un  viaggio
determinato,  o  in  qualita' di dipendente di impresa autorizzata al
servizio  di  noleggio  con  conducente  o  di  sostituto   a   tempo
determinato del dipendente medesimo.
  7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino
gia'  titolari  di  licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di
autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con
conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.
          Nota all'art. 6:
             -  L'ottavo e il nono comma dell'art. 80 del testo unico
          delle norme  sulla  circolazione  stradale,  approvato  con
          D.P.R. n. 393/1959, cosi' recitano:
             "I titolari di patente di categoria A, B, C, per guidare
          motocarrozzette  o  autovetture,  i  servizi da piazza o di
          noleggio con conducente, i titolari di patente di categoria
          C e C-E  di  eta'  inferiore  agli  anni  21,  per  guidare
          autoveicoli  adibiti  al  trasporto di cose di cui al comma
          primo, lettera f), dell'art. 79; i titolari di  patente  di
          categoria  D  e  D-E  per  guidare  autobus,  autotreni  ed
          autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio  di
          linea  o  di  noleggio con conducente o per il trasporto di
          scolari debbono conseguire un certificato  di  abilitazione
          professionale   rilasciato  dal  competente  ufficio  della
          motorizzazione civile. Tale  certificato  non  puo'  essere
          rilasciato ai mutilati e ai minorati fisici.
             Con  decreto  del Ministro per i trasporti e l'aviazione
          civile, in relazione  a  quanto  disposto  nel  regolamento
          (CEE)   n.   543/69,  saranno  stabiliti  i  requisiti,  le
          modalita' e i programmi di esame per il  conseguimento  del
          suddetto certificato di abilitazione professionale".