LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

note: Entrata in vigore della legge: 11-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 2-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
     (Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi) 
  1. Le regioni, su  parere  dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna
selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la  vendita
e  la  detenzione  di  uccelli  allevati  appartenenti  alle   specie
cacciabili, nonche' il loro uso in funzione di richiami. 
  2. Le regioni emanano altresi' norme relative alla  costituzione  e
gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle
specie  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  consentendo,  ad   ogni
cacciatore che eserciti l'attivita' venatoria ai sensi  dell'articolo
12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di  dieci
unita' per ogni specie, fino ad un massimo  complessivo  di  quaranta
unita'. Per i cacciatori  che  esercitano  l'attivita'  venatoria  da
appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra
non potra' superare il numero massimo complessivo di dieci unita'. 
  3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti
fissi, che le province rilasciano in numero non  superiore  a  quello
rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990. 
  ((3-bis.  L'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi   del   comma   3
costituisce titolo abilitativo e condizione per la  sistemazione  del
sito e  l'istallazione  degli  appostamenti  strettamente  funzionali
all'attivita',   che    possono    permanere    fino    a    scadenza
dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma
delle leggi vigenti,  non  comportino  alterazione  permanente  dello
stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in  legno
o con altri materiali  leggeri  o  tradizionali  della  zona,  o  con
strutture  in  ferro  anche  tubolari,  o  in  prefabbricato   quando
interrati o immersi, siano privi  di  opere  di  fondazione  e  siano
facilmente    ed    immediatamente    rimuovibili    alla    scadenza
dell'autorizzazione. 
  3-ter. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
definiscono con proprie norme le caratteristiche  degli  appostamenti
nel rispetto del comma 3-bis)). 
  4. L'autorizzazione di cui al comma  3  puo'  essere  richiesta  da
coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990.  Ove
si realizzi una  possibile  capienza,  l'autorizzazione  puo'  essere
richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle  priorita'  defi-
nite dalle norme regionali. 
  5. Non sono considerati fissi ai sensi e per  gli  effetti  di  cui
all'articolo 12,  comma  5,  gli  appostamenti  per  la  caccia  agli
ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui  all'articolo  14,
comma 12. 
  6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con  l'uso  di
richiami vivi e' consentito unicamente a coloro che hanno optato  per
la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre
al titolare,  possono  accedere  all'appostamento  fisso  le  persone
autorizzate dal titolare medesimo. 
  7. E' vietato  l'uso  di  richiami  che  non  siano  identificabili
mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali  che
disciplinano anche la procedura in materia. 
  8. La sostituzione di un richiamo  puo'  avvenire  soltanto  dietro
presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire. 
  9. E' vietata la vendita di uccelli di  cattura  utilizzabili  come
richiami vivi per l'attivita' venatoria.