LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

note: Entrata in vigore della legge: 11-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 2-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                       (Oggetto della tutela) 
  1. Fanno parte della fauna selvatica  oggetto  della  tutela  della
presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono
popolazioni  viventi  stabilmente  o  temporaneamente  in  stato   di
naturale liberta'  nel  territorio  nazionale.  Sono  particolarmente
protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie: 
   a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus),
orso  (Ursus  arctos),  martora  (Martes  martes),  puzzola  (Mustela
putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis  sylvestris),
lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte  le  specie
di  cetacei  (Cetacea),  cervo  sardo  (Cervus  elaphus  corsicanus),
camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica); 
   b) uccelli: marangone minore  (Phalacrocorax  pigmeus),  marangone
dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di  pellicani
(Pelecanidae), tarabuso (Botaurus  stellaris),  tutte  le  specie  di
cicogne  (Ciconiidae),  spatola  (Platalea  leucorodia),   mignattaio
(Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno re-
ale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca  (Tadorna
tadorna), fistione turco  (Netta  rufina),  gobbo  rugginoso  (Oxyura
leucocephala), tutte le specie di rapaci  diurni  (Accipitriformes  e
falconiformes), pollo sultano  (Porphyrio  porphyrio),  otarda  (Otis
tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus  grus),  piviere
tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra  avosetta),
cavaliere  d'Italia  (Himantopus  himantopus),   occhione   (Burhinus
oedicnemus), pernice di mare (Glareola  pratincola),  gabbiano  corso
(Larus  audouinii),  gabbiano   corallino   (Larus   melanocephalus),
gabbiano  roseo  (Larus  genei),   sterna   zampenere   (Gelochelidon
nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci
notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus),  tutte
le  specie  di  picchi  (Picidae),  gracchio  corallino  (Pyrrhocorax
pyrrhocorax); 
   c) tutte le altre specie che direttive comunitarie  o  convenzioni
internazionali o apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri indicano come minacciate di estinzione. 
  ((2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe,  ai
ratti, ai topi propriamente detti, alle  nutrie,  alle  arvicole.  In
ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo
precedente, con esclusione delle specie individuate dal  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  19
gennaio 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  7
febbraio 2015, la gestione e' finalizzata all'eradicazione o comunque
al  controllo  delle  popolazioni;  gli  interventi  di  controllo  o
eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19)). 
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221)). 
  3. Il controllo del livello  di  popolazione  degli  uccelli  negli
aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, e' affidato al Ministro dei
trasporti.