LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

note: Entrata in vigore della legge: 11-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 2-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 19-bis 
(Esercizio delle deroghe previste  dall'articolo  9  della  direttiva
                            2009/147/CE). 
 
  1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla
direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30
novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni  dell'articolo  9,  ai
principi e alle finalita' degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva
ed alle disposizioni della presente legge. 
  2. Le deroghe possono essere  disposte  dalle  regioni  e  province
autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni
soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le  deroghe
devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei  presupposti  e
delle condizioni e devono menzionare la valutazione  sull'assenza  di
altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne  formano  oggetto,  i
mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni
di rischio, le circostanze di tempo  e  di  luogo  del  prelievo,  il
numero dei  capi  giornalmente  e  complessivamente  prelevabili  nel
periodo, i controlli e le  particolari  forme  di  vigilanza  cui  il
prelievo e' soggetto e gli  organi  incaricati  della  stessa,  fermo
restando quanto  previsto  dall'articolo  27,  comma  2.  I  soggetti
abilitati al prelievo in deroga vengono  individuati  dalle  regioni.
Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo  9,  paragrafo
1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati  e'
fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi  oggetto
di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono  sistemi
periodici di verifica allo scopo  di  sospendere  tempestivamente  il
provvedimento di deroga qualora sia accertato il  raggiungimento  del
numero di capi  autorizzato  al  prelievo  o  dello  scopo,  in  data
antecedente a quella originariamente prevista. 
  3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non
possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza  numerica
sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare  un  provvedimento
di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro  il  mese
di aprile di ogni anno  essere  comunicata  all'ISPRA,  il  quale  si
esprime entro e non  oltre  quaranta  giorni  dalla  ricezione  della
comunicazione.  Per  tali  specie,  la  designazione  della   piccola
quantita' per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1,
lettera c), della direttiva 2009/147/CE e' determinata,  annualmente,
a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA,  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra  le
regioni interessate  il  numero  di  capi  prelevabili  per  ciascuna
specie. Le disposizioni di cui al  terzo  e  al  quarto  periodo  del
presente comma non  si  applicano  alle  deroghe  adottate  ai  sensi
dell'articolo  9,  paragrafo   1,   lettera   b),   della   direttiva
2009/147/CE. 
  4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli  adottati  ai
sensi dell'articolo 9,  paragrafo  1,  lettera  b),  della  direttiva
2009/147/CE, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale  almeno
sessanta  giorni  prima  della  data  prevista  per  l'inizio   delle
attivita'  di  prelievo.  Della  pubblicazione  e'  data  contestuale
comunicazione  al  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di
cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  il
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  diffida  la
regione  interessata  ad  adeguare,   entro   quindici   giorni   dal
ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga  adottati
in  violazione  delle  disposizioni  della  presente  legge  e  della
direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine  e  valutati  gli  atti
eventualmente  posti  in  essere  dalla  regione,  il  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, ne dispone l'annullamento. 
  5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo  9,
paragrafo 1, lettera a),  della  direttiva  2009/147/CE,  provvedono,
ferma restando  la  temporaneita'  dei  provvedimenti  adottati,  nel
rispetto di linee guida emanate  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  d'intesa   con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione  trasmette  al
Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero  al  Ministro  per  gli
affari regionali,  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  al  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, al Ministro per gli affari  europei,  nonche'
all'ISPRA una relazione  sull'attuazione  delle  deroghe  di  cui  al
presente  articolo;  detta  relazione  e'  altresi'  trasmessa   alle
competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione
trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo  di
capi prelevabili di cui al  comma  3,  quarto  periodo,  la  medesima
regione non e' ammessa al riparto nell'anno successivo.  Il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  trasmette
annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo
9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE. 
  ((6-bis.   Ai   fini   dell'esercizio   delle   deroghe    previste
dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in  sede  di
rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello  storno  (Sturnus
vulgaris) ai  sensi  del  presente  articolo,  con  riferimento  alla
individuazione delle condizioni di rischio  e  delle  circostanze  di
luogo, consentono l'esercizio dell'attivita' di prelievo qualora esso
sia praticato  in  prossimita'  di  nuclei  vegetazionali  produttivi
sparsi  e  sia  finalizzato  alla  tutela  della  specificita'  delle
coltivazioni regionali)).