LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

note: Entrata in vigore della legge: 11-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19. 
               (( (Controllo della fauna selvatica) )) 
  ((1. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono vietare o  ridurre  per  periodi  prestabiliti  la  caccia  a
determinate specie di fauna selvatica di  cui  all'articolo  18,  per
importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica  o
per sopravvenute  particolari  condizioni  ambientali,  stagionali  o
climatiche o per malattie o altre calamita'. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la
tutela della biodiversita', per la migliore gestione  del  patrimonio
zootecnico, per la tutela del suolo,  per  motivi  sanitari,  per  la
selezione biologica, per la tutela del patrimonio  storico-artistico,
per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per  la
tutela  della  pubblica  incolumita'  e  della  sicurezza   stradale,
provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica  anche  nelle
zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane,
anche nei giorni di silenzio venatorio  e  nei  periodi  di  divieto.
Qualora i metodi di controllo impiegati si  rivelino  inefficaci,  le
regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
autorizzare, sentito l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento
o cattura. Le attivita' di controllo di cui  al  presente  comma  non
costituiscono attivita' venatoria. 
  3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono  attuati  dai
cacciatori  iscritti  negli  ambiti  territoriali  di  caccia  o  nei
comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di  corsi
di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale
o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti  dei  corpi
di  polizia  regionale  o  provinciale.  Le  autorita'  deputate   al
coordinamento dei piani  possono  avvalersi  dei  proprietari  o  dei
conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani  medesimi,  purche'
muniti di licenza per l'esercizio venatorio e  previa  frequenza  dei
corsi di formazione  autorizzati  dagli  organi  competenti.  Possono
altresi' avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di
polizia locale, con l'eventuale supporto, in  termini  tecnici  e  di
coordinamento,  del  personale  del  Comando  unita'  per  la  tutela
forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. 
  4. Gli animali abbattuti durante le attivita' di controllo  di  cui
al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie  e  in  caso
negativo sono destinati al consumo alimentare. 
  5.  Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  sono   svolte
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente)).