LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

note: Entrata in vigore della legge: 11-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 14-9-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
          (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria) 
  1. L'attivita' venatoria e' consentita con  l'uso  del  fucile  con
canna  ad  anima  liscia  fino  a  due   colpi,   a   ripetizione   e
semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di  due  cartucce,
di calibro non superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima
rigata a caricamento singolo manuale o a  ripetizione  semiautomatica
di calibro non inferiore a millimetri 5,6  con  bossolo  a  vuoto  di
altezza non inferiore a millimetri 40. I  caricatori  dei  fucili  ad
anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere  piu'
di  due  cartucce  durante  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria  e
possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente  all'esercizio
della caccia al cinghiale. (9) 
  2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile  a  due  o  tre  canne
(combinato), di cui  una  o  due  ad  anima  liscia  di  calibro  non
superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore
a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco. 
  ((2-bis. In deroga a quanto previsto dai  commi  1  e  2,  e  fermo
restando il divieto assoluto di impiego  di  armi  appartenenti  alla
categoria A, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio,
del 18 giugno 1991, l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso
del  fucile  rientrante  fra  le  armi   da   fuoco   semiautomatiche
somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla  categoria  B,
punto 9, del medesimo  allegato  I,  nonche'  con  l'uso  di  armi  e
cartucce  a  percussione  anulare  di  calibro  non  superiore  a   6
millimetri Flobert.)) 
  3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore
e non lasciati sul luogo di caccia. 
  4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con
canna ad anima liscia  a  ripetizione  semiautomatica  salvo  che  il
relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di  un
colpo. 
  5. Sono vietati tutte le armi  e  tutti  i  mezzi  per  l'esercizio
venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 
  6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche  per  uso  di
caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio,  a  portare,  oltre
alle armi consentite, gli utensili da punta e  da  taglio  atti  alle
esigenze venatorie. 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 6,  comma
6) che "Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo  13  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i  fucili  ad  anima
rigata, le carabine con canna ad anima rigata a  caricamento  singolo
manuale  o  a  ripetizione  semiautomatica,  qualora  siano  in  essi
camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto  di
altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonche'  i  fucili  e  le
carabine   ad   anima   rigata   dalle    medesime    caratteristiche
tecnico-funzionali che utilizzano cartucce  di  calibro  superiore  a
millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto e' di altezza inferiore a
millimetri 40. "