LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

note: Entrata in vigore della legge: 18-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 13-6-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravita' 
  1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le  loro
unioni,  le  comunita'  montane  e  le   unita'   sanitarie   locali,
nell'ambito delle competenze  in  materia  di  servizi  sociali  loro
attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare  con
le proprie ordinarie risorse di  bilancio,  assicurando  comunque  il
diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo  le  modalita'
stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle  priorita'  degli
interventi di cui  alla  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  comunita'
alloggio e centri socio-riabilitativi per  persone  con  handicap  in
situazione di gravita'. 
 ((1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono  organizzare  servizi  e
prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale  dei  soggetti  di
cui al presente articolo per i  quali  venga  meno  il  sostegno  del
nucleo familiare)). 
  2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attivita' di  cui  alla
lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate  d'intesa  con
il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo
15 e con gli organi collegiali della scuola. 
  3. Gli enti  di  cui  al  comma  1  possono  contribuire,  mediante
appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla  congruita'
dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e
al sostegno di comunita'-alloggio e  centri  socio-riabilitativi  per
persone handicappate in situazione di  gravita',  promossi  da  enti,
associazioni,  fondazioni,  Istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficienza  (IPAB),  societa'  cooperative  e   organizzazioni   di
volontariato iscritte negli albi regionali. 
  4. Gli interventi di cui al comma  1  e  3  del  presente  articolo
possono essere  realizzati  anche  mediante  le  convenzioni  di  cui
all'articolo 38. 
  5.  Per  la  collocazione  topografica,   l'organizzazione   e   il
funzionamento, le comunita'-alloggio e i  centri  socio-riabilitativi
devono essere idonei a perseguire una  costante  socializzazione  dei
soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette  a  coinvolgere  i
servizi pubblici e il volontariato. 
  6. L'approvazione  dei  progetti  edilizi  presentati  da  soggetti
pubblici o privati concernenti immobili da destinare  alle  comunita'
alloggi ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e  3,  con
vincolo  di  destinazione   almeno   ventennale   all'uso   effettivo
dell'immobile  per  gli  scopi  di  cui  alla  presente  legge,   ove
localizzati in aree vincolate o  a  diversa  specifica  destinazione,
fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497,  e
successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1985,  n.  431,
costituisce variante del piano regolatore.  Il  venir  meno  dell'uso
effettivo per  gli  scopi  di  cui  alla  presente  legge  prima  del
ventesimo anno comporta il ripristino della  originaria  destinazione
urbanistica dell'area.